ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
MITOCON – INSIEME PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE MITOCONDRIALI – ODV
STATUTO
ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE
È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “MITOCON – Insieme per lo studio e la cura delle malattie Mitocondriali – ODV” (di seguito l’Organizzazione).
Assume la forma giuridica di Organizzazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L’Organizzazione ha sede in Roma. L’Organizzazione ha esclusivo fine di solidarietà, è priva di scopo di lucro, basa la propria attività sull’apporto personale, spontaneo e gratuito dei propri consociati.
L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e delle relative norme di attuazione.
In relazione alla qualifica di Organizzazione di Volontariato, l’Organizzazione è tenuta a menzionare detta qualifica in ogni segno distintivo e in ogni comunicazione rivolta al pubblico, nonché nella denominazione. L’utilizzo della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) potrà avvenire successivamente alla avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
L’Organizzazione ha durata illimitata.
ARTICOLO 2 – FINALITÀ E ATTIVITÀ
L’Organizzazione, operando in un contesto di assoluta solidarietà esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale indirizzando la sua attività di volontariato a favore delle persone colpite da patologie di origine mitocondriale, delle loro famiglie e di terzi potenzialmente coinvolti e svolge la sua attività di informazione, sensibilizzazione, supporto, prevenzione in relazione alle problematiche connesse.
Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
- quelle indicate dalla lettera a) del primo comma dell’art. 5 di cui al D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e/o s.m.i., cioè interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- quelle indicate alla lettera c) del primo comma dell’art. 5 di cui al D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e/o s.m.i, e cioè le prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e /o successive modifiche e integrazioni;
- quelle indicate alla lettera d) del primo comma dell’art. 5 di cui al D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e/o s.m.i., e cioè quelle rivolte alla educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e/o s.m.i., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- quelle indicate alla lettera h) del primo comma dell’art. 5 di cui al D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e/o s.m.i. e cioè la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- quelle indicate alla lettera i) del primo comma dell’art. 5 di cui al D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e/o successive modifiche e integrazioni e cioè l’organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:
- azioni a supporto dei malati di patologie mitocondriali per favorirne l’acquisizione del maggior livello di autonomia, la crescita personale e il reinserimento sociale e lavorativo;
- fornire supporto informativo, di assistenza e di sostegno morale ai malati di patologie mitocondriali e alle loro famiglie al fine di migliorare la conoscenza del ruolo dei pazienti stessi e dei loro familiari nel percorso assistenziale, favorire la loro partecipazione e il loro coinvolgimento nel miglioramento della qualità della vita;
- promuovere attività di ricerca scientifica e di studio finalizzate allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e mediche per la cura delle malattie di origine mitocondriale, identificando e finanziando progetti di ricerca sia a livello nazionale che internazionale, promuovendo e incoraggiando una collaborazione nazionale e internazionale per le citate patologie, anche attraverso la condivisione di dati aggregati acquisiti autonomamente nel rispetto del Regolamento (Ue) 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) per la finalità di supportare l’intera comunità nella ricerca di trattamenti e cure;
- diffondere informazioni scientifiche e curare la pubblicazione di materiale scientifico, divulgativo e informativo; promuovere anche attraverso i mass-media, i social network, le campagne di prevenzione, educazione e sensibilizzazione su tutte le problematiche legate alle patologie di origine mitocondriale;
- dare voce alle persone affette da malattie mitocondriali e sviluppare attività di advocacy con il coinvolgimento di tutti gli stakeholders;
- fornire alle persone affette da patologie mitocondriali servizi di orientamento per accedere all’assistenza sociale e socio-sanitaria, promuovendo e favorendo la loro integrazione sociale e il miglioramento delle loro condizioni di vita;
- promuovere ogni iniziativa volta a favorire il contatto diretto o mediato tra le famiglie dei pazienti affetti da patologie mitocondriali fornendo un concreto sostegno operativo, psicologico e sociale per sostenere la formazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto;
- promuovere scambi culturali e scientifici, contatti e collaborazioni tra i Gruppi di volontariato e non e di Ricerca, analoghi o con obiettivi convergenti con quelli dell’organizzazione, sia in Italia e che all’Estero, che incoraggi un sempre maggior numero di ricercatori a indirizzare la loro attività verso lo studio delle patologie mitocondriali;
- stimolare l’intervento e la collaborazione delle Autorità, degli Enti e delle Istituzioni a favore dei pazienti mitocondriali e delle loro famiglie, mediante la divulgazione delle conoscenze e le informazioni relative alle patologie mitocondriali;
- promuovere la sinergia tra associazioni di pazienti, in particolare con malattia rara, e incentivare una rete di volontariato tra privati e organismi presenti nel privato sociale, al fine di sostenere e promuovere le attività dell’Organizzazione e aiutare i pazienti e i loro familiari;
- ideare e realizzare progetti di formazione specifica per i pazienti ed i loro familiari, sostenere e/o realizzare direttamente o indirettamente iniziative per la loro qualificazione e il loro inserimento professionale per garantire ai pazienti le migliori opportunità di integrazione sociale;
- curare il reperimento delle risorse economiche e la raccolta di fondi per lo svolgimento di tutte le suddette attività.
Tali attività potranno essere anche svolte in convenzione con Enti Pubblici o Privati, Università, Fondazioni e ogni altro Ente interessato.
Per l’attività di interesse generale prestata, l’Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L’Organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
L’Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.Lgs. 117/17 e/o successive modificazioni e integrazioni.
ARTICOLO 3 – ASSOCIATI
Sono associati dell’Organizzazione tutte le persone fisiche che intendono contribuire al raggiungimento delle finalità e alla realizzazione delle attività della Organizzazione attraverso prestazioni effettive di volontariato e che preventivamente versano la quota annuale della tessera associativa nella misura che viene stabilita dal Consiglio Direttivo.
È competenza del Consiglio Direttivo, su domanda dell’interessato, provvedere alla nomina formale del nuovo associato previa verifica dei requisiti stabiliti dal presente statuto e previo pagamento della quota di ammissione. Una volta stabilita la nomina del nuovo associato il Consiglio Direttivo ne dispone la iscrizione nel relativo registro. La deliberazione di ammissione viene comunicata all’interessato. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato. Viene in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa salvo il caso di recesso.
La qualità di associato si perde per recesso, scioglimento, esclusione, decadenza. L’esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo qualora ritenga che l’associato non possa o non intenda collaborare al perseguimento dello scopo associativo o comunque qualora ricorrano particolari motivi di natura personale. Deve essere motivata in forma scritta e comunicata all’associato entro 30 giorni. La qualità di associato si perde inoltre per mancato versamento della quota associativa per almeno due anni. La perdita della qualità di associato deve essere ratificata dalla prima assemblea utile.
La perdita della qualità di associato non comporta il diritto al rimborso delle quote eventualmente versate all’Organizzazione. Inoltre la qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale dell’Organizzazione. Saranno invece considerati “Amici dell’Organizzazione” tutti coloro che, attraverso un sostegno di natura economica o le attività di volontariato, vorranno supportare l’Organizzazione nella propria attività.
ARTICOLO 4 – PARTECIPAZIONE
Ogni associato regolarmente iscritto nel relativo registro ha diritto:
- di partecipare, dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati e purché in regola con il pagamento della quota associativa, a parità di diritto con tutti gli altri iscritti, con piena libertà di espressione, alle deliberazioni dell’Organizzazione, attraverso l’organo assembleare;
- di contribuire personalmente, gratuitamente e spontaneamente alle attività svolte dall’ Organizzazione, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- di essere eleggibile a cariche direttive; tutte le cariche elettive dell’Organizzazione sono ricoperte a titolo gratuito;
- di esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
- di ottenere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’ambito dei fini istituzionali dell’Organizzazione e su incarico della stessa;
- di denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.
ARTICOLO 5 – VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Organizzazione.
All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organizzazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.
Coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e/o s.m.i.
ARTICOLO 6 – ORGANI DELL’ORGANIZZAZIONE
Sono organi della Organizzazione:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- i Comitati Territoriali;
- il Comitato Tecnico-Scientifico;
- il Presidente e il Vice-Presidente;
- il Segretario/Tesoriere;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.
ARTICOLO 7 – ASSEMBLEA
L’organo fondamentale di direzione dell’Organizzazione è l’Assemblea generale degli associati.
Le deliberazioni assunte dall’Assemblea sono impegnative per tutti gli associati e per tutti gli organi sociali. Gli associati possono farsi rappresentare, per delega scritta in calce all’avviso di convocazione solo da altri associati. Non sono ammesse più di tre deleghe per ogni associato.
È consentita la partecipazione all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
All’Assemblea possono partecipare tutti gli associati. Hanno diritto di voto esclusivamente gli associati in regola con il pagamento delle quote associative.
Le votazioni sono di norma palesi, per alzata di mano; saranno effettuate a scrutinio segreto qualora si tratti di questioni inerenti, direttamente o indirettamente, a uno o più associati.
L’Assemblea è convocata tramite affissione dell’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario dell’Assemblea, presso la sede dell’Organizzazione e/o la comunicazione personale scritta dal presidente agli associati e inviata, attraverso servizio postale o e-mail all’indirizzo risultante dal libro degli associati, almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea.
L’Assemblea si riunisce:
- almeno una volta l’anno, non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del Bilancio e per programmare le linee dell’attività dell’Organizzazione. Il Bilancio può essere approvato anche entro sei mesi dal termine dell’esercizio purché la delibera di approvazione avvenga da parte dell’Assemblea straordinaria;
- quando il Presidente ovvero i Vice-presidenti lo ritengano opportuno;
- quando sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati o da due terzi del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea generale degli associati elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente dell’Organizzazione ogni quattro anni.
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di associati non inferiore a un quinto più uno del totale.
Per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento della Organizzazione e per le modifiche dello Statuto è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno i ¾ (tre/quarti) degli associati aventi diritto di voto. Per le delibere di scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno i ¾ (tre/quarti) degli associati, mentre per le delibere di modifica dello Statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Tutte le decisioni assunte dall’Assemblea dovranno essere verbalizzate in apposito registro conservato a cura del Consiglio Direttivo, a disposizione di qualsiasi associato. Verranno altresì affisse presso la sede sociale per un minimo di 15 giorni in modo che gli associati possano prenderne visione.
È facoltà del Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, invitare di volta in volta all’Assemblea generale degli associati uno o più Amici dell’Organizzazione senza diritto di voto.
ARTICOLO 8 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nel caso del Consiglio Direttivo nomina il Presidente dell’Organizzazione;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ARTICOLO 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia, per Legge o per Statuto, di competenza esclusiva dell’Assemblea.
Al Consiglio Direttivo, oltre a svolgere il ruolo di consulenza e supporto all’opera del Presidente e dei Vice-presidenti, spettano:
- la gestione per il conseguimento degli scopi dell’Organizzazione e l’amministrazione dell’Organizzazione, assegnandone i relativi poteri tra i suoi membri;
- la predisposizione del Bilancio di esercizio, se previsto del Bilancio sociale, del Rendiconto della Gestione e del Rendiconto di previsione annuale; sottopone tali documenti all’approvazione dell’assemblea e cura gli altri adempimenti previsti dalla legge;
- la predisposizione di tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- la stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- la cura e la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- la responsabilità degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
- l’elezione tra i suoi membri di uno o più Vice-presidenti e del Segretario/Tesoriere;
- la competenza in materia di quote associative e di membro dei Comitati Territoriali e delle Sezioni;
- l’ammissione e/o l’esclusione degli associati;
- accoglimento e/o il rigetto delle domande degli aspiranti associati;
- la definizione dei criteri per i rimborsi delle spese agli associati;
- la nomina di procuratori generali e speciali per determinati atti o categorie di atti, con quelle attribuzioni e retribuzioni che riterrà opportune, dandone delega per la formalizzazione di volta in volta ad uno dei membri;
- l’istituzione di Comitati Territoriali o Sezioni e le altre competenze di cui all’art. 10;
- la nomina dei componenti del Comitato Tecnico-Scientifico.
Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte le proprie funzioni al Presidente, al Vice-presidente o anche a uno o più membri del Consiglio Direttivo
Se non diversamente stabilito attraverso specifiche attribuzioni dei poteri ai diversi membri del Consiglio, il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Dal rendiconto della gestione, la cui predisposizione è obbligatoria, deve risultare la situazione economica e patrimoniale e i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di uno dei Vice-Presidenti in mancanza o impossibilità del Presidente ogni qualvolta lo ritengano opportuno o quando la maggioranza dei membri ne faccia richiesta.
La convocazione è effettuata con lettera o e-mail con avviso di ricevimento da spedirsi almeno 8 giorni liberi prima (valendo a tal fine la data del timbro postale o la data di invio), ovvero nei casi di urgenza con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima, o con lettera o e-mail da consegnarsi almeno due giorni prima.
La convocazione deve contenere il giorno, l’ora, la sede se diversa da quella sociale e l’ordine del giorno della riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono comunque valide ove siano presenti almeno tre membri del Consiglio Direttivo stesso o, in caso di mancata convocazione, qualora sia presente l’intero Consiglio Direttivo.
È consentita la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del consigliere che partecipa e vota.
Tutte le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. Devono essere verbalizzate in apposito registro conservato a cura del Consiglio Direttivo, a disposizione di qualsiasi associato.
Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri eletti, il Presidente o i Vice-presidenti, o uno dei Consiglieri in caso di cessazione del Presidente e del Vice-presidente, devono convocare entro 30 giorni l’Assemblea che dovrà deliberare per il reintegro dei Consiglieri cessati. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, il Vice-presidente o uno dei Consiglieri ancora in essere, in caso di cessazione di entrambi, deve convocare l’Assemblea entro 60 giorni dalla cessazione della carica affinché la stessa provveda alla nomina del nuovo Presidente.
ARTICOLO 10 – COMITATI TERRITORIALI
Il Consiglio Direttivo dell’Organizzazione può istituire Comitati Territoriali o nuove Sezioni specificamente dedicate a temi o a patologie chiaramente individuati.
- Chi vuole fare parte del Comitato Territoriale o della Sezione deve essere associato o Amico dell’Organizzazione.
- I membri del Comitato Territoriale o della Sezione contribuiranno personalmente, gratuitamente e spontaneamente alle attività svolte dal Comitato Territoriale o della Sezione, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, potendo ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’ambito dei fini istituzionali del Comitato Territoriale o della Sezione su incarico della stessa.
- Il Comitato Territoriale o la Sezione è governato da un Direttivo di Comitato Territoriale o della Sezione eletto da tutti i membri che fanno parte del Comitato Territoriale o della Sezione, composto al massimo di tre membri con qualifica di associato, di cui uno con funzioni di coordinatore e almeno uno di vicecoordinatore della Sezione. Il Comitato decide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore. Tutti i Direttivi territoriali o di Sezione si rinnovano contemporaneamente al rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Organizzazione. È consentita la partecipazione alle riunioni del Direttivo di Comitato mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
- Il Direttivo di Comitato organizza le attività del Comitato Territoriale o della Sezione in coerenza con le finalità dell’Organizzazione, di cui rende periodicamente conto al Consiglio Direttivo dell’Organizzazione, con cadenza almeno annuale.
- I Coordinatori dei Comitati Territoriali o delle Sezioni possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo di Mitocon, senza diritto di voto.
- I Coordinatori dei Comitati Territoriali o delle Sezioni devono entro il 31 marzo di ogni anno predisporre una situazione patrimoniale ed economica del Comitato Territoriale o della Sezione e inviarla al Consiglio Direttivo dell’Organizzazione, affinché lo stesso possa approvarla e farla confluire nel Rendiconto della Gestione.
ARTICOLO 11 – PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta l’Organizzazione di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente coordina il lavoro dei componenti del Consiglio Direttivo e svolge le funzioni che il Consiglio direttivo gli ha delegato.
Il Vice-presidente svolge provvisoriamente le stesse funzioni del Presidente in caso di assenza, impedimento o cessazione del Presidente. Il Consiglio Direttivo può individuare da uno e fino a tre Vice-presidenti.
ARTICOLO 12 – COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO
Il Comitato Tecnico-Scientifico è costituito da esperti nominati dal Consiglio Direttivo anche tra non associati che ne abbiano le qualità. Il Consiglio Direttivo stabilisce il numero di membri del Comitato Tecnico-Scientifico. Esso elegge nel suo seno un Presidente.
Membro di diritto del Comitato è il Presidente dell’Organizzazione. In caso di impossibilità, può essere delegato un membro del Consiglio Direttivo dell’Organizzazione.
I membri del Comitato sono rinnovati a ogni rinnovo del Consiglio Direttivo e possono essere rieletti. La partecipazione al Comitato Tecnico-Scientifico è gratuita.
Il Comitato Tecnico Scientifico:
- identifica e propone al Consiglio Direttivo programmi di lavoro e/o di ricerca;
- eventualmente segue lo sviluppo dei progetti stessi,
- esprime pareri e giudizi sui quesiti posti dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.
Il Comitato si riunisce presso la sede sociale o altro luogo idoneo indicato dal Presidente del Comitato, su convocazione dello stesso, tramite lettera o e-mail con conferma di ricezione spedita almeno quindici giorni prima della data fissata. La convocazione deve indicare luogo e ora della riunione e contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.
È consentita la partecipazione alle riunioni del Comitato Tecnico-Scientifico mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del membro del Comitato che partecipa e vota.
Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità dei voti, decide il voto del Presidente del Comitato.
ARTICOLO 13 – IL SEGRETARIO/TESORIERE
Il Segretario, eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, ha il compito specifico di dare attuazione ed esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, di supportare il Presidente e il Vice-Presidente nella redazione e conservazione dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché nella tenuta della contabilità e nella redazione del Bilancio, del Rendiconto della gestione e del Rendiconto previsionale annuale.
ARTICOLO 14 – ORGANO DI CONTROLLO
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/17 e/o s.m.i.
L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. del D. Lgs. 117/17 e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ARTICOLO 15 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 e/o s.m.i.
È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ARTICOLO 16 – PATRIMONIO E BILANCIO
Le risorse economiche dell’Organizzazione sono costituite:
- dai contributi obbligatori o volontari degli aderenti;
- da contributi di privati, sia persone fisiche che giuridiche;
- dai contributi dello Stato, compreso il cinque per mille dell’IRPEF e da contributi di altri enti pubblici;
- da contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rendite patrimoniali;
- da attività di raccolta fondi;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- da ogni altra forma di entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.
Il patrimonio è interamente destinato al raggiungimento dello scopo sociale mediante le attività previste nel presente statuto.
Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il Bilancio e il rendiconto della gestione, dai quali dovranno, in particolare, risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il Bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e delle relative norme di attuazione e conservazione.
Il Bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno. Può essere approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio con delibera da parte dell’Assemblea Straordinaria.
L’Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ARTICOLO 17– BILANCIO SOCIALE
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs 117/17 e s.m.i l’Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ARTICOLO 18– CONVENZIONI
Le convenzioni tra l’Organizzazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i sono deliberate dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Organizzazione.
ARTICOLO 19– PERSONALE RETRIBUITO
L’Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.
ARTICOLO 20 – SCIOGLIMENTO
Nel caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Organizzazione, il patrimonio e i beni residui, dopo l’esaurimento delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i., salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ARTICOLO 21 – LIBRI SOCIALI
L’Organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- il Libro degli Associatitenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo e degli altri organi sociali;
- il Registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’Organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 22 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
ARTICOLO 23 – NORMA TRANSITORIA
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione dall’operatività del RUNTS medesimo.
A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i. in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo a opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.
L’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.